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SCANDALO SCOMMESSE:ECCO IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO
Di Admin (del 19/08/2011 @ 21:30:13, in CALCIO, linkato 1953 volte)

 

                                                                                                  

 

Anzitutto: NON HANNO PRESENTATO RICORSO ACCETTANDO QUINDI I DELIBERATA DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO  

ERODIANI Massimo: squalifica per 5 anni, con preclusione ( radiazione) . Titolare agenzia scommesse a Pescara.

 BRESSAN Mauro:Ex giocatore Fiorentina e Genoa. Squalifica per 3 anni e 6 mesi;

 ROSSI Leonardo: squalifica per 1 anno Allenatore del Ravenna

 CIRIELLO Antonio: inibizione per 1 anno.Vice Presidente del Ravenna.

 PINO DI MATTEO (calcio a 5): penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12 e ammenda di euro 1.000,00;

 RAVENNA: esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di euro 50.000,00. Prima Divisione

 TARANTO: penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12;Prima Divisione

 LA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE ( SECONDO GRADO DI GIUDIZIO )  HA COSI’ DELIBERATO :

Sono stati accolti in toto od in parte i seguenti ricorsi:

 

1) ASSOLTO  il calciatore THOMAS MANFREDINI  

 Ricorso Calc. MANFREDINI Thomas, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc.Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011

 

2) BENEVENTO CALCIO SPA

Parzialmente accolto. Da -9 a -6 punti

Ricorso BENEVENTO CALCIO S.p.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 9 in classifica da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 30.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al suo tesserato Paoloni Marco, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e 4, comma 2

3) VIRTUS ENTELLA SRL

 

 Parzialmente accolto. Da 15 mila a 10 mila euro di ammenda.

 4) CALCIO  PORTOGRUARO SUMMAGA SRL

Parzialmente accolto. Da 20 mila a 10 mila euro di ammenda.

 5) SPEZIA CALCIO SRL

ACCOLTO: ANNULLATA LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel Campionato 2011/12

6) ASD CUS CHIETI

Parzialmente accolto: Da 4500 euro a 500 euro di ammenda

7) GIANNI FABBRI  Già Presidente del Ravenna

ACCOLTO:annullata l’inibizione di 5 anni

Ricorso Sig. FABBRI GIANNI, già Presidente e socio di riferimento della Soc. Ravenna Calcio S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., in ordine alle gare Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011 e Alessandria/Ravenna del 20.3.2011

 

TUTTE LE ALTRE PRECEDENTI  SANZIONI SONO STATE CONFERMATE:

 

5 ANNI CON PROPOSTA DI RADIAZIONE A CARICO DI : SIGNORI,SOMMESE,BELLAVISTA,PAOLONI,GERVASONI

3 ANNI E SEI MESE PER CRISTIANO DONI

4 ANNI PER SANTONI E VELTRONI

3 ANNI PER SAVERINO

1 ANNO PER QUADRINI

 

PER LE SOCIETA’:

 

ALESSANDRIA  RETROCESSIONE CONFERMATA

ATALANTA CREMONESE ED  ASCOLI -6 PUNTI CONFERMATI

PIACENZA -4 PUNTI CONFERMATI

REGGIANA -2 PUNTI CONFERMATI

CUS CHIETI ED ESPERIA VIAREGGIO -1 PUNTO CONFERMATO

VERONA 20 MILA EURO DI AMMENDA CONFERMATI